Novità : NUOVO REGOLAMENTO (UE) n 165/2010
Con il Regolamento (UE) N. 165/2010 del 26 febbraio 2010 (pubblicato sulla G.U. il 27 febbraio 2010), viene modificato il Regolamento (CE) n. 1881/2006, del 19 dicembre 2006 (che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, fra cui l’aflatossina), stabilendo nuovi tenori massimi di contaminanti per prodotti alimentari quali le mandorle, le nocciole ed i pistacchi.
Tale regolamento è entrato in vigore il 9 marzo 2010.
Inoltre segnaliamo che è stato modificato l’articolo 5 come segue:
Articolo 5 nel REGOLAMENTO 1881/2006
Disposizioni specifiche per le arachidi, i relativi prodotti derivati e i cereali
Un'indicazione chiara della destinazione d'uso deve comparire sull'etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. o sull'originale del documento di accompagnamento. Quest'ultimo deve contenere un richiamo chiaro alla partita attraverso l'indicazione del relativo codice identificativo, che figura su ogni sacco, cassa, ecc. Inoltre l'attività imprenditoriale del destinatario della partita indicata sul documento di accompagnamento deve essere compatibile con la destinazione d'uso.
In assenza di un'indicazione chiara attestante che la destinazione d'uso non è il consumo umano, a tutte le arachidi, a tutti i relativi prodotti derivati e a tutti i cereali commercializzati si applicano i tenori massimi di cui ai punti 2.1.3 e 2.1.6 dell'allegato.
Articolo 5 nel nuovo REGOLAMENTO 165/2010
Disposizioni specifiche per le arachidi, gli altri semi oleosi, i relativi prodotti derivati e i cereali
Un’indicazione chiara della destinazione d’uso deve comparire sull’etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. e sull’originale del documento di accompagnamento. Quest’ultimo deve contenere un richiamo chiaro alla partita attraverso l’indicazione del relativo codice identificativo, che figura su ogni sacco, cassa, ecc. Inoltre l’attività imprenditoriale del destinatario della partita indicata sul documento di accompagnamento deve essere compatibile con la destinazione d’uso.
In assenza di un’indicazione chiara attestante che la destinazione d’uso non è il consumo umano, a tutte le arachidi, a tutti gli altri semi oleosi, a tutti i relativi prodotti derivati e a tutti i cereali commercializzati si applicano i tenori massimi di cui ai punti 2.1.5 e 2.1.11 dell’allegato.
Tale variazione lascia spazio a numerose interpretazioni che potrebbero essere restringenti per alcune attività.
Vi invitiamo a valutare tale regolamento ed a confrontarci sulle possibili ripercussioni.
