Novità : SOSTANZE INDESIDERABILI
Ricordiamo che nell’ambito della normativa “Pacchetto Igiene“ è nostro obbligo monitorare le sostanze indesiderabili.
Il D.Lgs. 149/2004 definisce: «sostanza indesiderabile»: qualsiasi sostanza o prodotto, ad eccezione dei microrganismi patogeni, presente nel prodotto o sul prodotto destinato all'alimentazione degli animali che costituisce un pericolo potenziale per la salute animale o umana, o per l'ambiente, o che può influire sfavorevolmente sull'allevamento.
In allegato al decreto sono riportati i limiti massimi di tali sostanze (Arsenico, Piombo, Fluoro, Mercurio, Nitriti, Cadmio, Acido cianidrico, Gossipolo, ecc).
Le sostanze indesiderabili sono così normate:
- Regolamento (CE) 466/2001, e successive modifiche - tenori massimi di taluni contaminanti;
- Dlgs 10 maggio 2004 n. 149, relativo alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
- Regolamento (CE) N. 396/2005, livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e mangimi;
- Regolamento (CE) n. 1881/2006 e successive modifiche (Reg.ti CE n. 1126/2007 e 165/2010)- tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;
- Raccomandazione 576/06, sulla presenza di Deossinivalenolo, Zearalenone, Ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e Fumonisine in prodotti destinati all’alimentazione degli animali.
Vi invitiamo a prestare la massima attenzione alle suddette sostanze come indicato nel manuale di autocontrollo.
